PROPOSTE DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA 2002

Di Marcello Marconi e Alessandra Finetti del Comune di Reggio Emilia

1) ART.15

MODIFICHE
Si propone di modificare il titolo come segue: "Patto di stabilità interno per provincie e comuni e norme sulla tesoreria unica".

Si propone di modificare il comma 10 nel modo seguente: "

10. A decorrere dal 1/1/2002 le disposizioni di cui all’ art. 7 del Decreto Legislativo 279/1997 si estendono anche ai comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti.I commi 3 e 5 del medesimo art. 7 del Decreto Lgs. 279/97 sono sostituiti nel modo seguente:

3° comma

Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere ,ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1.L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

 

5 comma

Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio. "

 

Motivazione delle modifiche proposte:

Si propone di estendere a tutti gli enti locali le disposizioni del D. Lgs. 279/1997 sulla parziale fuoriuscita dalla Tesoreria Unica finora applicate solo ai comuni con meno di 10000 abitanti e alle provincie.Inoltre si propone una modifica dello stesso D,Lgs. 279/97 in quanto l’attuale formulazione riduce di fatto notevolmente i vantaggi della parziale fuoriuscita dalla Tesoreria unica. In particolare si richiede che il principio di "fungibilità" non si applichi per le somme derivanti da prestiti obbligazionari e mutui non assistiti . Su tali somme gli enti locali pagano infatti interessi passivi e pertanto appare iniquo dover rispettare per tali somme il criterio del prioritario utilizzo.Per lo stesso motivo si propone l’abbrogazione dell’ attuale formulazione dell’ art.15 , 10 comma, del DDL sulla Finanziaria 2002 in quanto le operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità derivanti da prestiti devono essere escluse dal monitoraggio del patto di stabilità.

 

ART.18: DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE:

 

Si propone di integrare il 5° comma dell’ art. 18 con le seguenti modifiche(evidenziate in neretto) ai sguenti articoli del D.Lgs. 267/2000(Testo unico degli enti locali):

VERSIONE ATTUALE VERSIONE MODIFICATA

ART. 42, 2° COMMA,LETT.H

Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

 

ART.42° ,2°COMMA,LETT.H

Contrazione dei mutui , aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale .

ART.183 5°COMMA

Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

a)con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b)con quota dell’avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;

c)con l’emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;

d)con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese d’investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

ART.183 5°COMMA

Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

a)con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo contratto o già concesso e del relativo prefinanziamento accertato in entrata.

o per il quale sia intervenuto l’impegno formale e approvato il progetto definitivo o esecutivo

b)con l’apertura di credito a medio-lungo termine si considerano impegnate in corrispondenza del contratto di apertura di credito e per l’ammontare dell’importo del progetto definitivo o esecutivo finanziato con detta apertura.

c)con quota dell’ avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;

d)con l’emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto o deliberato nel caso di sottoscrizione "a fermo" da parte di intermediari finanziari autorizzati.;

e)con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese d’investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge

ART.189

Residui attivi

1.Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

2.Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata.

3.Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

4.Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono

minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART.189

Residui attivi

1.Cosituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

2.Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata.

3.Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta l’impegno formale o la concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto di apertura di credito o di mutuo concessi da altri Istituti di credito.

4.Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART.199

Fonti di finanziamento

1.Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

a)entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b)avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

c)entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d)entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187;

f)mutui passivi;

g)altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

 

 

 

ART.199

Fonti di finanziamento

1.Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

a)entrate correnti destinate agli investimenti;

b)avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote di ammortamento dei prestiti;

c)entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d)entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187;

f)prestiti bancari (mutui passivi e aperture di credito a medio-lungo termine);

g)altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

ART.201, 1°COMMA

Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.

1.Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" e a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

ART.201, 1°COMMA

Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.

1.Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere prestiti, anche assistiti da contributi dello stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" e a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

ART.204

Regole particolari per l’assunzione di mutui

1.Oltre al rispetto delle condizioni in cui all’articolo 203, l’ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25% delle entrate relativa ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2.I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall’Inpdap e dall’Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulate in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a)l’ammortamento non può avere durata inferiore ai dieci anni;

b)la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta dell’ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l’ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto;

c)la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d)unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e)deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo della tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;

f)deve essere rispettata la misura massima del tasso d’interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal ministro del tesoro con proprio decreto.

3.L’ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamenti dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell’ente locale che attesta il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

ART.204

Regole particolari per l’assunzione di prestiti bancari

1.Oltre al rispetto delle condizioni in cui all’articolo 203,l’ente locale può deliberare nuovi prestiti solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti precedentemente contratti e a quello derivante da garanzie pestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25% delle entrate relativa ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione dei prestiti.

Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titolo delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2.I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall’Inpdap e dall’Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulate in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a)l’ammortamento non può avere durata inferiore ai dieci anni;

b)la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta dell’ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l’ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto;

c)la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d)unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza dalla prima rata;

e)deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo della tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;

f)deve essere rispettata la misura massima del tasso d’interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal ministro del tesoro con proprio decreto.

3.Le aperture di credito bancario a medio-lungo termine per il finanziamento degli investimenti degli enti locali sono contratti di prestito previsti dall’art.1842 codice civile con i quali una banca si obbliga a tenere a disposizione dell’ente locale una somma di denaro per un dato periodo di tempo e che dovranno contenere le seguenti clausole e condizioni:

a)deve essere indicata la natura della spesa da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo per la tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

b)l’erogazione del prestito potrà avvenire in più soluzioni, su richiesta dell’ente contraente nel limite massimo dell’importo progettuale. Il credito utilizzato non potrà essere ripristinato con successivi versamenti;

c)le condizioni di tasso e di durata da applicare alle singole erogazioni, che non potranno comunque superare il tasso massimo di cui al punto f del precedente comma 2.

d)gli interessi saranno pagati solo sugli effettivi utilizzi dell’apertura di credito e l’ammortamento decorrerà dalla data di effettivo utilizzo.

e)l’ammortamento sulle somme effettivamente utilizzate non potrà avere durata inferiore ai dieci anni e le rate dovranno essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e interessi.

4. L'assunzione di mutui e di prestiti di cui ai commi precedenti possono prevedere una deroga all' obbligo del rimborso del capitale sin dal primo anno previa costituzione, al momento dell' accensione del prestito, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito.

5.L’ente mutuatario utilizza il ricavato dei prestiti sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell’ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

6.Il ricavato dei prestiti e mutui non soggetti alle disposizioni della Tesoreria Unica potrà essere utilizzato temporaneamente in operazioni di reimpiego della liquidità nelle forme e nei limiti fissati dall’art.209 comma 4, del presente decreto.

  ART.205 BIS

1.Gli enti locali possono utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di tasso di interesse per la gestione delle passività risultanti da emissioni obbligazionarie, da mutui passivi e dalle altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. Tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi all’oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in alcune categorie di tasso.

2.Gli strumenti derivati consentiti sono gli swap sui tassi di interesse e le opzioni sui tassi di interesse. Le operazioni di cui trattasi sono poste in essere esclusivamente su importi sottostanti che risultano effettivamente dovuti, rimanendo esclusa la possibilità di operare su valori figurativi; ferma restando la possibilità di utilizzare diversi strumenti finanziari con effetto combinato ai fini di un unico risultato finito sulla singola posizione sottostante nonchè di effettuare operazioni di segno opposto che neutralizzano in tutto o in parte gli effetti del precedente contratto, è fatto divieto di contrarre contemporaneamente più operazioni in derivati a valere sul medesimo capitale.

 

3.E’ fatto divieto di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per fini speculativi.

ART.206

Delegazione di pagamento

1.Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell’entrata.

2.L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo.

ART.206

Delegazione di pagamento

1.Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell’entrata.

2.L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo.

3.Nel caso di aperture di credito di cui all’art.204,3° comma, nella delibera di assunzione del finanziamento gli enti si impegneranno al rilascio delle delegazioni di pagamento di cui al precedente 1° comma. Gli utilizzi delle aperture di credito saranno subordinate al contestuale effettivo rilascio delle delegazioni di pagamento.

ART.209

Oggetto del servizio di tesoreria

1.Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.

2.Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29/10/84, n.720 e successive modificazioni.

3.Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.

ART.209

Oggetto del servizio di tesoreria

1.Il servizio di tesoreria consiste nel complesso si operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente locale o da norme pattizie.

2.Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29/10/84, n.720 e successive modificazioni.

3.Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente

locale e viene gestito dal tesoriere.

4.Le somme rinvenienti da mutui e da prestiti obbligazionari per le quali operi il regime di eccezione dal versamento in Tesoreria Unica possono esser impiegate, compatibilmente con le esigenze di liquidità derivanti dalla realizzazione degli investimenti finanziati con tale indebitamento, in operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità tese ad aumentare la redditività delle stesse. Tali operazioni potranno essere effettuate, previo confronto concorrenziale con gara informale secondo le norme regolamentari dell’ente, con intermediari finanziari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria e dovranno comunque assicurare la garanzia del capitale investito e lo smobilizzo alle scadenze prestabilite. Le operazioni di reimpiego, anche se effettuate da intermediari diversi dal Tesoriere, dovranno utilizzare appositi conti, depositi e dossier titoli intestati all’ente ed accesi presso il Tesoriere che effettuerà le operazioni su disposizione dell’ente o dell’intermediario finanziario incaricato dall’ente.

5.Le disposizioni sul reimpiego della liquidità di cui al comma 4 si applicano anche alle disponibilità di cassa escluse dal riversamento nella tesoreria statale ai sensi del D.Lgs. 279/97 compatibilmente e nei limiti degli obblighi di prioritario utilizzo in esso previsti.

ART.249

Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1.Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art.261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’art.255 e dei mutui con oneri a totale carico dello stato o delle regioni.

 

ART.249

Limiti alla contrazione di nuovi prestiti

1.Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art.261, comma3, gli enti locali non possono contrarre nuovi prestiti, con eccezione dei mutui previsti dall’art.255 e dei mutui con oneri a totale carico dello stato o delle regioni.

Art.275 NORME ABBROGATE

………………(omissis)…………………

- articolo 6°, comma 15 del Decreto legge 29/12/77n.946, convertito dalla Legge 27/2/78 n.43

…….(omissis)….

 

ART.275 NORME ABBROGATE

……….(omissis)…..

- art.1°comma2,e articolo 6°, comma 15 del Decreto legge 29/12/77n.946, convertito dalla Legge 27/2/78 n.43

…….(omissis)….

 

MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE

L’ offerta di nuovi e sempre più innovativi prodotti finanziari, l’emergere di problematiche di gestione manageriale delle attività e passività finanziarie degli enti locali, l’apertura dei mercati a livello europeo, la necessità di uno snellimento nelle procedure richiedono una razionalizzazione e un completamento del quadro normativo di riferimento per la finanza degli enti locali al fine di dare un quadro di riferimento certo e coerente agli operatori nonchè a garantire efficienza e flessibilità agli strumenti utilizzati .Le proposte di modifica normativa tengono conto dei suggerimenti e delle esperienze più innovative provenienti dal mondo delle autonomie locali e vanno a modificare ed integrare in modo coerente e sistematico il Testo Unico degli Enti Locali(T.U.E.L.).Le proposte di modifica riguardano i seguenti obiettivi:

1) chiarire in modo definitivo la possibilità per gli enti locali di effettuare operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità delle somme fuori tesoreria unica, previo confronto concorrenziale(e quindi non solo con il Tesoriere).

Dette operazioni dovranno comunque assicurare la garanzia del capitale e lo smobilizzo alle scadenze prestabilite in base alle esigenze di spesa derivante dalla realizzazione degli investimenti finanziati con la liquidità fuori tesoreria unica (derivante dai prestiti obbligazionari o da mutui)

 

(modifiche art.204 e 209 )

 

 

2)introdurre l’espressa previsione della possibilità da parte degli enti locali di ricorrere all’ apertura di credito di cui all’ art. 1842 c.c. , nella forma di finanziamento a medio-lungo termine e la contestuale modifica degli articoli di legge relativi all’ impegno e ai residui attivi in modo da poter impegnare le spese finanziate dall’ apertura di credito(e contestualmente mantenere a residuo attivo nel titolo 5^ cat.3^tali finanziamenti). Il vantaggio dell’ apertura di credito(che attualmente è prevista per gli enti locali solamente a breve-medio termine nelle more del perfezionamento delle alienazioni patrimoniali)è che l’ente potrà tirare il prestito e far decorrere l’ammortamento solamente per l’importo effettivamente utilizzato e nel momento del pagamento delle spese d’investimento. Solo in questo modo si potrà risolvere alla radice il fenomeno della liquidità derivante dall’ indebitamento e dal contemporaneo problema di dover pagare degli interessi per delle somme non ancora utilizzate. Si evidenzia infine che anche i pur lodevoli tentativi della Cassa dd.pp.(con l’impegno formale), della BEI(con la stipula di una convenzione e i successivi contratti di erogazione e prestiti)e di alcuni Comuni(con la stipula di Convenzione con istituti di credito che garantiscono il finanziamento futuro tramite mutuo o prestiti obbligazionari)risulteranno dei rimedi solo parziali fino a quando non si potrà accertare ed impegnare sulla base di dette aperture o convenzioni e pertanto si propone di adeguare la normativa in modo coerente. A normativa vigente infatti gli enti sono comunque obbligati a perfezionare il mutuo prima dell’aggiudicazione definitiva o comunque entro l’anno in quanto solo in tal caso si potrà mantenere il residuo attivo derivante dal prestito.

 

(modifiche art.42,183,189,199,201,204,206,209,249 e 275)

 

3) Si richiede che venga disciplinata l’attività di gestione del rischio finanziario degli enti locali, introducendo la possibilità da parte degli enti locali di utilizzare strumenti finanziari derivati.. Un intervento legislativo è quanto mai opportuno al fine di dare certezze alle prime sperimentazioni effettuate e per evitare un uso distorto di tale strumenti ed in particolare l’assunzione di posizioni speculative. Auspichiamo altresì che non ci sia una chiusura eccessiva a tali tipo di operazioni da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze, con la previsione di operazioni troppo semplificate o codificate rigidamente, per il timore che non ci siano le professionalità per gestire questi strumenti. Sarebbe sufficiente prevedere la possibilità per gli enti locali di utilizzare strumenti finanziari derivati o altri strumenti in uso nei mercati finanziari per ristrutturare il proprio indebitamento e/o a fini di copertura con il divieto di effettuare operazioni speculative. In proposito si propone una regolamentazione in sede di testo unico dove si fissano solamente i principi e le finalità di tali operazioni lasciando all' autonomia regolamentare degli enti le modalità di scelta degli intermediari e la fissazione della normativa di dettaglio e di ulteriori vincoli alle operazioni da effettuare. Un eventuale regolamentazione con Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, come prospettato dal Disegno di Legge alla Finanziaria 2002, dovrà comunque rispettare l'autonomia finanziaria e regolamentare degli enti senza disciplinare in modo rigido tale tipo di operazioni.

 

(introduzione art. 205 bis)

 

ART.28:FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI:

MODIFICHE:

si chiede di modificare l'art.28, 2° comma, del Disegno di Legge alla finanziaria 2002 e in particolare il secondo periodo dello stesso nel modo seguente:

"…….Gli enti possono procedere all' estinzione anticipata di passività derivanti da mutui e prestiti obbligazionari ……….."

 

MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE:

Si richiede la possibilità di estinzione anticipata con nuovo indebitamento delle passività derivanti oltre che da mutui anche da prestiti obbligazionari nei casi in cui il Regolamento del prestito preveda la possibilità di estinzione anticipata.Inoltre la possibilità di estinguere mutui con nuovo indebitamento anche per le passività contratte prima del 31/12/96 e non solo ,come previsto dal Disegno di legge attuale, per mutui contratti successivamente al 31/12/96.

Nel caso di accoglimento delle modifiche proposte all' art. 18, 5 comma, del DDL Finaziaria 2002 con l'introduzione nel Testo Unico degli enti Locali della possibiltà di utilizzare strumenti finanziari derivati si propone di cassare l'ultima parte del art. 28, 1 comma, del DDL Finanziaria 2002 in quanto l'utilizzo di prodotti finanziari derivati sarebbe già sufficentemente regolamentato senza pertanto bisogno di un decreto di dettaglio che andrebbe a limitare l'autonomia finanziaria degli enti Locali.